Statuto

“AMICI – ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV”

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 – COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 117/2017 denominato “Codice del Terzo Settore” una associazione avente la seguente denominazione “AMICI- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV”. L’associazione ha sede nel comune di Ponte di Legno in Viale Venezia 45. L’associazione potrà istituire, su delibera dell’organo di
amministrazione, ulteriori sedi operative altrove L’associazione è iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore nella sezione a) Organismi di volontariato L’associazione ha durata illimitata, è apolitica, non confessionale, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratica L’associazione, se ne soddisferà i requisiti potrà richiedere il
riconoscimento della personalità giuridica. L’esercizio di bilancio segue l’anno solare e l’associazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio redigerà il bilancio.

ART 2 – OGGETTO E SCOPO
L’associazione presta il proprio operato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, come da articolo 5 del Codice del Terzo Settore:
a) Interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità
b) Gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e sociosanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio
anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione
c) L’attività nei diversi settori della protezione civile, nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
d) Iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l’attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative.
e) L’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali
f) L’erogazione di beni e servizi a persone svantaggiate, anche attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti o il sostegno a distanza.
L’associazione può compiere anche attività diverse rispetto a quella di interesse generale a condizione che queste diano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali. L’associazione può esercitare, a norma dell’art 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’associazione farà utilizzo principale del lavoro non retribuito dei volontari per perseguire le proprie finalità ma potrà anche avvalersi di lavoratori subordinati ed autonomi per il suo regolare funzionamento

ART 3 – ADESIONE DEL VOLONTARIO
Sono aderenti della associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità della associazione e si impegnano a realizzare le finalità di cui all’articolo 2 del presente statuto. Alla associazione possono aderire tutti senza distinzione di sesso, età, credo e orientamento politico. Gli aderenti sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale qualora venisse istituita dal consiglio direttivo. La quota sociale, se istituita, deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno. L’adesione alla associazione comporta l’iscrizione nel registro dei volontari, i volontari svolgono la loro attività spontaneamente e a
titolo gratuito, non è possibile retribuire il volontario in alcun modo, i volontari sono titolati a ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per nome e per conto della associazione, previa presentazione della richiesta di rimborso corredata da prova di acquisto. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito dall’associazione di cui il volontario è socio o associato
In caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, è fatto divieto di distribuire gli utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.
La adesione alla associazione avviene per il tramite di richiesta scritta al consiglio direttivo che è tenuto a rispondere a tale richiesta entro 60 giorni dal ricevimento, in caso di richiesta negata il candidato può rivolgere appello alla assemblea dei soci che entro 60 giorni dovrà procedere a votazione per confermare o ribaltare la decisione del consiglio direttivo. Gli associati godono tutti dei medesimi diritti e doveri. I soci possono esaminare i libri sociali, conservati presso la sede, a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta che deve essere fatta pervenire al consiglio direttivo a mezzo raccomandata.

ART 4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di soci si perde per:
– Decesso
– Recesso
– Esclusione
Qualunque aderente alla associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
In presenza di inadempienza agli obblighi dettati dal presente statuto da eventuale regolamento, il consiglio direttivo può escludere un socio tramite una votazione e corredando il provvedimento di esclusione con una motivazione scritta. Il socio escluso può appellarsi entro 60 giorni alla assemblea dei soci che entro 60 giorni dovrà procedere a votazione per confermare o ribaltare la decisione del consiglio direttivo.

ART 5 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi della associazione:
– L’assemblea degli aderenti
– Il consiglio direttivo
– Il presidente del consiglio direttivo
– Organo di controllo
– Il collegio dei probiviri
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ART 6 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti alla associazione ed è l’organo sovrano della stessa. L’assemblea è presieduta dal consiglio direttivo o in sua assenza dal vicepresidente, in caso di assenza di entrambi l’assemblea viene presieduta da un membro nominato dalla assemblea. Il segretario della associazione svolge le funzioni di segretario dell’assemblea.
L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta all’ anno per l’approvazione del bilancio consultivo oppure quando sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o da un decimo degli associati.
L’assemblea è convocata mediante convocazione affissa nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita e con comunicazione, scritta o tramite mezzi elettronici, diretta a tutti soci.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno.
L’assemblea è regolarmente costituita con la maggioranza dei presenti in prima convocazione ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti, l’assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti. In assemblea, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, godono degli stessi diritti di elettorato attivo e passivo,
i soci minorenni esprimeranno il loro voto per il tramite di coloro che esercitano la potestà genitoriale su di essi. Il voto può anche essere espresso per delega, ogni socio può essere
portatore di massimo una deleghe.
I compiti della assemblea comprendono:
– Elezione del consiglio direttivo
– Delineazione dell’indirizzo generale dell’attività associativa
– Approvazione di eventuale regolamento
– Destinazione dell’eventuale utile di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa
– Approvazione del bilancio di esercizio
– Delibera in merito a provvedimenti disciplinari verso i soci
Per ogni riunione assembleare va redatto apposito verbale che deve essere conservato nel libro delle adunanze.

ART 7 – L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea in seduta straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aderenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli associati.
I compiti della assemblea straordinaria sono:
– Delibera sulle modifiche statutarie
– Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero minimo di cinque ed un numero massimo di nove persone. I membri del consiglio direttivo sono tutti eletti dalla assemblea che li sceglie tra i soci, la loro carica ha durata di anni tre sono
rieleggibili. Non sono contemporaneamente eleggibili all’interno della assemblea membri
con legame di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado.
Inoltre, non sono eleggibili all’interno del consiglio direttivo i membri dell’organo di controllo.
In caso di recesso, decesso od esclusione di un membro del consiglio direttivo egli viene sostituito attingendo dall’elenco dei non eletti nella ultima elezione, seguendo l’ordine delle preferenze, nel caso in cui l’elenco dei nuovi eletti sia stato utilizzato interamente si procede
ad indire una nuova votazione per sostituire il membro mancante.
I sostituti dei membri durano in carica quanto il resto del consiglio direttivo.
In caso venisse a mancare la metà più uno degli associati decade l’intero consiglio direttivo e si indice immediatamente una ulteriore assemblea per eleggere i nuovi membri del consiglio. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre, dietro convocazione del presidente o a seguito di richiesta di almeno la metà dei suoi membri, le sedute del consiglio sono considerate valide con la presenza della maggioranza dei membri, le delibere si considerano effettive con la maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il
voto di chi presiede. Il consiglio direttivo può invitare alle riunioni, a scopo puramente
consultivo, anche membri non eletti dalla assemblea Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente ed in sua assenza dal membro più anziano del consiglio.
I compiti del consiglio direttivo consistono in:
– Eleggere il presidente della associazione
– Eleggere il vicepresidente della associazione
– Predisporre il bilancio di esercizio
– Deliberare sulle richieste di ammissione
– Deliberare su eventuale quota associativa
– Deliberare sulle proposte di esclusione
-Tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al proseguimento della vita associativa.
Le delibere del consiglio direttivo sono conservate in apposito registro.

ART 9 – IL PRESIDENTE
Il presidente della associazione è anche presidente del consiglio direttivo, egli è eletto a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo nella prima seduta convocata dal componente più anziano del consiglio direttivo. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il presidente compie l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione e gli atti derivanti dalle delibere della assemblea e del consiglio direttivo.
Il presidente ha inoltre il potere di espletare atti di straordinaria amministrazione dettati da necessità ed urgenza, tali provvedimenti dovranno essere ratificati nella prima assemblea utile del consiglio direttivo.

ART 10 – IL VICEPRESIDENTE
Il vicepresidente sostituisce il presidente ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento del presidente.

ART 11 – IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo sottoscrivendone i relativi verbali.
Egli cura la tenuta dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART 12 – L’ORGANO DI CONTROLLO
Qualora per due esercizi consecutivi vengano superati almeno due dei parametri previsti dall’art 30 del D.lgs. 117/2017, l’associazione nomina per mezzo di delibera assembleare, un organo di controllo che può essere anche monocratico, i cui compiti e funzioni sono regolati dall’art 30, comma 6 del D.lgs. 117/2017.
L’obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i già menzionati parametri non vengono soddisfatti.

ART 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, esso è chiamato a giudicare secondo le norme del diritto e secondo equità circa il comportamento dei soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto possa insorgere fra gli iscritti e
gli organi associativi.
I probiviri durano in carica quanto il consiglio direttivo, in caso di scioglimento anticipato del consiglio direttivo anche esso si scioglie.

ART 14 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
– Quote e contributi associativi
– Eredità, donazioni e legati
– Contributi statali o in generale da istituzioni pubbliche
– Contributi dell’unione europea
– Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
– Erogazioni liberali
– Altre entrate compatibili con le finalità sociali
Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato Presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
Alla associazione è fatto divieto assoluti di distribuire anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART 15 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad un altro ente del terzo settore operanti nel medesimo territorio e in analogo settore.
Lo scioglimento della associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

ART 16 – LEGGE APPLICABILE
Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 e successive modificazioni, oltre che al Codice civile.

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