Statuto

“AMICI – ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV”

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 denominato “Codice del Terzo Settore” e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione “AMICI – ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV”. L’associazione ha sede nel Comune di Ponte di Legno in Viale Venezia n. 45. L’Associazione avrà durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratica.

ARTICOLO 2. Statuto
L’Associazione “AMICI – ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV” è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

ARTICOLO 3. Oggetto e scopo
All’Associazione è apolitica e non confessionale, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia ed ha pertanto lo scopo di operare, senza fini di lucro e con intento solidaristico ed in coordinamento con gli altri Enti ed Associazioni che perseguono fini di pubblica utilità, al fine di:
a) prestare soccorso in qualsiasi modo, alle persone in difficoltà, per richieste avanzate sia da privati, sia da parte delle autorità pubbliche competenti nonché da altri Enti e Associazioni;
b) prestare in caso di emergenza opera di assistenza, su richiesta di privati, Enti pubblici, Associazioni, secondo le norme e le condizioni stabilite con apposito Regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo o specificamente determinate dal Consiglio stesso;
c) impartire un’opportuna ed adeguata istruzione e formazione ai suoi associati, funzionale all’espletamento delle finalità associative;
d) cooperare con altri Enti – di ogni genere – attivi nei settori dell’assistenza e del soccorso, secondo accordi e convenzioni da concertare con essi;
e) operare in sinergia con gli Enti Locali nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali e dei servizi sociali alle persone.
f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonchè attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

L’Associazione può compiere anche attività diverse rispetto a quella di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impegnate in tali attività.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II – ADERENTI

ARTICOLO 4. Ammissione
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.
All’Associazione possono aderire cittadini maggiorenni che condividano l’intento di prestare – spontaneamente e gratuitamente – la propria opera, senza alcun vantaggio personale, del soccorso pubblico e del pronto intervento, in attività di previsione, prevenzione e soccorso.
L’associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività . L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. L’associazione rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario conformemente a quanto disposto dall’art 17 c. 3 del Dlgs 3 Luglio 2017, 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito dall’Associazione di cui il volontario è socio o associato. In caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve. L’Associazione potrà tuttavia assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento . Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e
osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, comunicando la decisione di ammissione all’aspirante o, con motivazione espresso, il diniego.
I volontari possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell’Associazione a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro servizio telematico o fax purchè risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

ARTICOLO 5. Adesione
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto. Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI

ARTICOLO 7. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli aderenti; il Consiglio Direttivo; il Presidente del Consiglio Direttivo; la Commissione di Controllo; il collegio dei Probiviri.

CAPO I – ASSEMBLEA

ARTICOLO 8. Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente. Qualora anche quest’ultimo sia assente o impedito la presidenza è svolta da un socio nominato dall’Assemblea. Il Segretario dell’Associazione svolge le funzioni di segretario dell’Assemblea.

ARTICOLO 9. Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.
L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L’Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie
da trattare. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da
almeno un decimo dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 10. Oggetto delle delibere assembleari
L’Assemblea:
– provvede alla elezione del Consiglio Direttivo;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
– delibera sulle modifiche al presente Statuto: per modificare lo Statuto sarà necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno sette giorni.
– approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle Sezioni, ove costituite;
– delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell’Assemblea.

ARTICOLO 11. Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 12. Votazioni
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.
Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.
L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei soci scegliendoli al proprio interno, per la durata di tre anni. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, volontari con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e affinità fino al secondo grado, nonchè volontari nominati come Organo di controllo o soggetti incaricati della revisione legale dei conti.
In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

CAPO III – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. Il Segretario dell’Associazione
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo scegliendolo anche tra i non soci.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

CAPO IV – COMMISSIONE DI CONTROLLO

ARTICOLO 17. L’Organo di controllo
Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall’art. 30 del dlgs 117/2017, l’Associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo composto da tre membri , i cui compiti e le funzioni sono regolati dall’art. 30, comma 6, del dlgs 117/2017. La commissione dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. In alternativa, l’associazione nomina un Revisore dei Conti i cui compiti sono regolati dall’art. 30 comma 6 del Dlgs 117/2017. L’obbligo cessa se, per due esercizi successivi, i predetti limiti non vengono superati. La commissione di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

CAPO V – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18. Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme del diritto e secondo equità circa il comportamento dei soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto possa insorgere fra gli iscritti e gli organi Associativi. I Probiviri durano in carica tre anni; nel caso di anticipata scadenza del Consiglio Direttivo, la scadenza del loro mandato sarà quella
del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente, al quale spetta l’incarico di convocare il collegio stesso e di redigere il verbale delle riunioni.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19. Patrimonio
Il Patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
d) contributi dell’Unione europea e d’organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali;
l) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 20. Bilancio
Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21. Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22. Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altro ente del Terzo Settore operanti sul territorio in identico o analogo settore, così come previsto dall’ 91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.


ARTICOLO 23. Legge applicabile
Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica
quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 del Codice
del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal
Codice Civile

Approvato in data 10 Ottobre 2020 dall’Assemblea Ordinaria dei soci in
seconda convocazione.

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